Accesso ai servizi

TARI

QUALI SOGGETTI INTERESSA E QUALI IMMOBILI RIGUARDA.

Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo, o anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all’art, 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in va esclusiva.

TARIFFE

Le tariffe sono stabilite dall’Ente, garantendo la copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine di approvazione del Bilancio con Deliberazione del Consiglio Comunale.

COME SI DETERMINA IL TRIBUTO.

Con regolamento da approvare entro il termine di approvazione del Bilancio, il Comune stabilisce i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività e la disciplina delle riduzioni tariffarie e delle riduzioni ed esenzioni. 

QUANDO SI VERSA.

1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni e/o accertamenti effettuati, inviando ai contribuenti, per posta semplice, un Avviso di pagamento nel quale deve essere specificato, per ogni utenza, le somme dovute per TARI e per il tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in n° 2 rate scadenti, nei mesi di Ottobre e Marzo dell’anno successivo, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di ottobre di ciascun anno.
2. Scaduti i termini di pagamento indicati nell’Avviso di pagamento il Funzionario responsabile provvede ad inviare ai contribuenti debitori, apposito Avviso di liquidazione (sollecito di pagamento) mediante Raccomandata A.R., con addebito delle relative spese. L’importo dovuto, sarà riscosso in non più di due rate a cadenza bimestrale, fatta salva la facoltà di corrispondere l’intero importo entro la scadenza della prima rata. Importi di modesta entità, comunque non superiori a Euro 100,00 saranno riscossi in un’unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
3. Il tributo comunale è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato (Mod. F24) di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 09/07/1999, n. 241, oppure con bollettino di conto corrente postale.
4. Qualora, a seguito dell’Avviso di liquidazione, di cui al comma 2, persista la debenza, totale o parziale, di quanto dovuto, il Funzionario Responsabile provvederà alla notifica, a mezzo Raccomandata A.R. per atti giudiziari/ amministrativi, di apposito Atto di accertamento e contestuale comminazione delle sanzioni amministrative tributarie (art. 13 D.Lgs. 471/1997) in danno del contribuente, con maggiorazione degli interessi e delle spese, nelle forme e nei termini previsti dalla legge.
5. La riscossione coattiva del tributo avviene, unitamente al recupero della maggiorazione, del tributo provinciale, degli interessi, delle sanzioni amministrative tributarie e delle spese, per mezzo di Atto ingiuntivo di pagamento di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639 entro i termini previsti dalla legge. 33
6. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi o atti di cui sopra, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 500 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateizzazione sino a 6 rate mensili, oltre agli interessi di legge. L’utente decade dalla rateazione nel caso di mancato pagamento di 2 (due) rate consecutive.
7. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.

ALTRE DISPOSIZIONI.

E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’ambiente di cui all’art. 19 del d. lgs. n. 504/92. Il tributo provinciale commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a imposizione, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo della TARI.

QUANDO E COME SI EFFETTUA LA DICHIARAZIONE

1.La dichiarazione deve essere presentata:
• contestualmente all’acquisizione della residenza nel Comune, ovvero, se l’occupazione dell’utenza domestica è antecedente, entro giorni 30 dall’occupazione stessa.
• per i non residenti, entro giorni 30 dall’entrata in possesso dell’utenza domestica (per acquisto, successione, locazione ecc.)
• per le utenze non domestiche entro giorni 30 dall’entrata in possesso (per acquisto, successione, locazione ecc.). In caso di nuova costruzione entro giorni 30 dalla data di fine lavori, ovvero, dalla data di occupazione, se antecedente. Sarà, altresì obbligo del Titolare o del Legale Rappresentante comunicare tempestivamente la data di inizio dell’attività.
2.La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.
3.La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
• per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia;
• per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l’utenza;
• l’ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell’interno, nonchè i dati catastali dei locali e delle aree;
• la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree;
• la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
• la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4.La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
• i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale);
• i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
• l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
• la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
• la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
• La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
• La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
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• Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito, nei termini e modalità di cui ai precedenti commi.
5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)


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