Accesso ai servizi

TASI

DAL 01/01/2020 L'IMPOSTA TASI E' STATA ACCORPATA CON L'IMPOSTA IMU.

IL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Il tributo TASI è stato introdotto dal legislatore per consentire ai Comuni di recuperare il minor gettito derivante dalle esenzioni IMU (previste dalla legge per l’abitazione principale e per i fabbricati rurali ad uso strumentale) e dal taglio dei trasferimenti erariali.

 Il metodo di calcolo è del tutto analogo a quello già previsto per l’ICI e per l’IMU: cambiano soltanto le aliquote, nonché i codici tributo da utilizzare per il pagamento.

 

CHI DEVE PAGARE E MODALITA’ DI CALCOLO

La TASI è dovuta da chiunque possiede o detiene, a qualsiasi titolo, fabbricati e aree edificabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

Il Consiglio Comunale ha stabilito di determinare la TASI, per l'esercizio finanziario anno 2017, nella misura unica dell' uno per mille e di stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare di un diritto reale, l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo e la restante parte pari al 90% viene corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

E’ stata eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9). 

Base imponibile

Fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (solo Cat, A1, A8 e A9)

La base imponibile TASI è pari alla rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5%, moltiplicata per 160.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono le medesime unità immobiliari così definite ai fini IMU e precisamente le sole categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitariamente all’abitazione.

La rendita catastale dei propri immobili può essere verificata presso gli uffici comunali  oppure via internet collegandosi al sito dell' Agenzia del Territorio.
  

Quota di possesso e periodo di possesso

L’importo della TASI, ottenuto moltiplicando la base imponibile per la specifica aliquota, deve poi essere rapportato al periodo (espresso in mesi) di possesso dell’immobile.

L’importo così ottenuto deve poi essere moltiplicato per la somma delle quote di possesso dei soggetti che scontano quell’aliquota.                                          

Importo minimo

Il versamento della TASI non è dovuto se inferiore a 12 Euro per anno di imposta.

Modalità di versamento

Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l’imposta dovuta.

Qualora per un immobile  si dovessero riscontrare tempestivi pagamenti frazionati ad opera di ciascuno, o alcuno, dei coobbligati in solido, il versamento si intende regolare se la somma complessiva dei versamenti è pari all’ammontare dell’imposta dovuta per quell’immobile. L’obbligazione in solido si ha solamente nel caso di soggetti passivi appartenenti alla stessa categoria (non vi è obbligazione in solido p.es. tra occupante e proprietari in quanto soggetti passivi diversi).Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

 Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24, con i seguenti codici:

- 3961 TASI su altri fabbricati


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